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Viaggiare sicuri e protetti

LE MISURE ADOTTATE IN ITALIA E GLI SPOSTAMENTI DA/PER L’ESTERO

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 luglio 2021, con Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, in conseguenza del perdurante rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso associata, COVID-19. 

Al tempo stesso, con il DL 52/2021, sono state stabilite misure di progressiva riapertura di alcune attività, in particolare nelle aree definite “zona gialla”, in base alla classificazione di rischio periodicamente rivista dal Ministero della Salute. Sono tuttora disposte misure restrittive sull’intero territorio nazionale, articolate in base a fasce di rischio differenziate per colore. Le misure previste, in linea generale, per ciascuna fascia di rischio, sono indicate qui.  Il monitoraggio della situazione in ciascuna Regione e Provincia Autonoma è disponibile sul sito web del Ministero della Salute, accessibile cliccando qui.

Possono essere disposte ulteriori limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri. Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui). È possibile cliccare qui per consultare tutta la normativa vigente in tema di Coronavirus.

In caso di spostamenti, in Italia o all’estero, si raccomanda di scaricare la App IMMUNI.

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

La disciplina generale per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021 e nell’Ordinanza 14 maggio 2021 del Ministro della Salute, in vigore dal 16 maggio al 30 luglio 2021. Il DPCM continua a basarsi su cinque elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Tali elenchi sono contenuti nell’Allegato 20 e possono essere modificati con apposita Ordinanza adottata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Per i dettagli, selezionare la voce di interesse, cliccando sulla lettera o il titolo nell’elenco che segue.

A – San Marino, Città del Vaticano

B –  Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con apposita Ordinanza, tra quelli di cui all’elenco C. Al momento, nessuno Stato è in questo elenco.

C – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele.

D – Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Stati Uniti, Tailandia.

E – Resto del mondo: tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.  

Paesi soggetti a misure speciali: Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka. 

Dal 16 maggio al 30 luglio, è in vigore l’Ordinanza 14 maggio 2021 del Ministro della Salute, che contiene alcune innovazioni in merito agli spostamenti da/per i Paesi degli Elenchi C, D, E, nonché la proroga del divieto di ingresso dal Brasile, con relative eccezioni.

Dal 7 al 30 maggio, è in vigore l’Ordinanza 6 maggio 2021, che estende fino al 30 maggio e, in parte, modifica l’Ordinanza 29 aprile 2021, contenente specifiche misure restrittive per i viaggiatori che abbiano soggiornato/transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka nei quattordici (14) giorni precedenti l’ingresso in Italia. Con l’Ordinanza 6 maggio 2021, si può entrare/rientrare in Italia dai tre Paesi menzionati:

  • Se si è cittadini italiani con residenza anagrafica in Italia da prima del 29 aprile;
  • Se si è cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE);
  • A seguito di espressa autorizzazione del Ministero della Salute, se, indipendentemente dalla nazionalità, si hanno ragioni umanitarie o sanitarie non differibili.

Una volta in Italia, si è sottoposti ad un protocollo sanitario che prevede un periodo di dieci (10) giorni di isolamento in una struttura indicata dalle autorità sanitarie italiane (Covid Hotel), o a protocollo sanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Per i dettagli, si rimanda ai paragrafi dedicati.

Il DPCM 2 marzo 2021 ha inoltre stabilito che, ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico (art. 51 comma 8).

Modulo di localizzazione – digital Passenger Locator Form (dPLF)

A partire dal 24 maggio 2021, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza del 14 maggio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia, per una qualsiasi durata e attraverso qualsiasi mezzo di trasporto, da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare un Modulo per la Localizzazione in formato digitale, denominato anche Passenger Locator Form digitali (dPLF).

Si tratta di moduli con cui vengono raccolte le informazioni di contatto e le specifiche sull’indirizzo della loro permanenza in territorio nazionale per permettere all’Autorità Sanitaria italiana di contattarli tempestivamente qualora esposti ad una malattia infettiva diffusiva. In caso di viaggio in aereo, sarà compito del vettore verificare l’avvenuta compilazione del dPLF prima dell’imbarco del passeggero. La mancata compilazione comporterà il diniego all’imbarco. Per maggiori informazioni, si raccomanda di consultare le Ordinanze su citate, il sito web del Ministero della Salute e le compagnie aeree interessate. Il dPLF andrà inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco. Sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul volo.

Per compilare il dPLF è necessario:

  • collegarsi al sito https://app.euplf.eu/
  • seguire la procedura guidata per accedere al dPLF
  • scegliere l’Italia come Paese di destinazione
  • registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta)
  • compilare e inviare il dPLF seguendo la procedura guidata

Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il dPLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone al momento dell’imbarco. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco.

È sufficiente compilare un unico dPLF per nucleo familiare.

Per maggiori informazioni consultare il sito Passenger Locator Form digitale Europeo

Per informazioni dettagliate sulla compilazione obbligatoria dei Passenger Locator Forms si rimanda al sito web del Ministero della Salute.  

La compilazione del modulo digitale, sostituisce la dichiarazione di cui all’art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. In casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceo. Si precisa che l’autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera dovrà sempre essere esibita in versione cartacea.

Fonte: Viaggiare Sicuri